Chi siamo

Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Terni

ORDINI PROVINCIALI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini.

La norma affida agli Ordini (ex Collegi) una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

In Italia Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi, come Collegi, si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più “giovani” sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.

Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per i Collegi con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

O.P.I. – Ordine delle Professioni Infermieristiche: è il primo effetto immediato dell’entrata in vigore della legge 3/2018 (cosiddetta Legge “Lorenzin”).

Si cancella anche l’uso del nome “Infermieri Professionali” e “Vigilatrici di Infanzia”: gli Infermieri Professionali sono Infermieri e le Vigilatrici di Infanzia sono gli Infermieri Pediatrici.

La prima differenza sostanziale è essere da oggi non più Enti Ausiliari, ma sussidiari dello Stato.

Nel primo caso gli Ordini non svolgono una funziona amministrativa attiva, ma solo una funzione di iniziativa e di controllo. Nel secondo caso, quello della nuova Legge, in base al principio di sussidiarietà, possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.

In questa veste ad esempio la legge stabilisce che vigilino sugli Iscritti agli Albi – e l’iscrizione è obbligatoria a qualunque titolo la professione sia svolta – in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando direttamente sanzioni disciplinari secondo la volontarietà della condotta, la gravità e nel caso il fatto di aver ripetuto l’illecito.

Cambia il codice penale: aumentano pesantemente le sanzioni per gli abusivi a tutela della professione e dei cittadini e per la responsabilità professionale si confermano le norme della legge Gelli (legge 24/2017).